Regolamento regionale 1° luglio 1961, n. - Testo storico

Regolamento regionale 1 luglio 1961

Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955 sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, l'Amministrazione regionale verserà alle Casse Mutue Comunali per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954 n. 1136, un contributo annuo di L. 100.

Detto contributo sarà devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale copertura totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse mutue Comunali.

Art. 2

L'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno è effettuato mediante iscrizione degli stessi in appositi elenchi nominativi comunali mod. A.

Per la compilazione degli elenchi stessi è istituita, in ogni Comune, una Commissione composta da:

1) Il Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza che la presiede;

2) Il Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti, con funzioni di Vice Presidente;

3) Tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza;

4) Due membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale dei coltivatori diretti.

La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:

1a categoria - copertura totale delle quote individuali.

2a categoria - copertura parziale delle quote individuali.

Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.

Art. 3

La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obbiettività prendendo in esame:

a) reddito agrario, dominicale e altri redditi della azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti, attività diverse, redditi di pensione ecc.).

b) composizione della famiglia, età dei genitori, conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio o presso altri Enti oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio.

c) stato di salute e costituzione fisica dei familiari.

d) avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.

Art. 4

Gli elenchi nominativi mod. A debbono essere compilati dalla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicati per 15 giorni agli Albi Comunali.

Copia dei predetti elenchi, munita del referto di pubblicazione, viene successivamente dalle Casse Mutue Comunali inoltrata, per conoscenza, alla Cassa Mutua regionale e all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 28 febbraio successivo.

Contro le risultanze degli elenchi stessi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso comparativo all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 15 marzo di ciascun anno.

L'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede alla istruttoria dei ricorsi e li sottopone all'esame della Giunta regionale cui spetta la decisione definitiva di merito.

Art. 5

Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dalla Amministrazione regionale alle Casse Mutue Comunali entro il 31 maggio di ciascun anno.

Entro il 31 luglio successivo le Casse Mutue Comunali debbono inviare il rendiconto di tali somme all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenco nominativo mod. B, nel quale dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.

Art. 6

Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme annue massime che potranno essere erogate alle Casse Mutue Comunali in base al regolamento ed alla documentazione ed entro i limiti annui massimi di spese stabiliti dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio di previsione, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza medico-generica ed ostetrico-generica;

b) rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

Art. 7

Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa Mutua regionale deve inviare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia dei bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue Comunali.

Art. 8

In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura complessiva calcolata in base a L. 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibile ai sensi della Legge 22-11-1954, n. 1136.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale prende in esame i singoli conti consuntivi delle Casse Mutue Comunali e provvede ad una classificazione delle Casse Mutue Comunali in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai conti suddetti ed in relazione alla particolare ubicazione dei Comuni e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico) da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

La Giunta regionale approva la classificazione delle Casse Mutue Comunali e provvede alla ripartizione delle somme da erogarsi ad ognuna di esse.

E' facoltà dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere a corredo dei conti consuntivi, la documentazione delle spese che le singole Casse Mutue Comunali hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza medico-generica e ostetrico-generica.

Art. 9

Le Casse Mutue Comunali per ottenere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza farmaceutica, di cui all'articolo 6 lettera b) possono deliberare l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità ed i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza stessa.

Le deliberazioni stesse vengono inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Cassa Mutua regionale che le deve trasmettere, per conoscenza, con le proprie osservazioni, entro il 31 marzo successivo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

L'Amministrazione regionale provvede:

a) all'integrazione nella misura non superiore ad un terzo della quota capitaria deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari;

b) al rimborso totale o parziale della quota a carico dei coltivatori diretti e familiari iscritti nell'elenco mod. A. E' facoltà dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere alle singole Casse Mutue Comunali la documentazione delle spese sostenute.

Art. 10

Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 77, in data 29-5-1957, n. 74 in data 10-6-1960, n. 91 in data 12-7-1960 e n. 137 in data 7-10-1960, non divenute esecutive.